Nel suo libro “ Football Clan” del 2012 il Dr. Raffaele Cantone, attuale Presidente dell’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione), paventava che la realizzazione di nuovi stadi, così detti “ multifunzionali”, avrebbe potuto rappresentare il cavallo di Troia per colate di cemento, per quella speculazione edilizia e per quelle cricche di potere simbolizzati dal film “ Le Mani sulla Città” di Francesco Rosi, in cui, nel mezzo del plastico di un quartiere residenziale, appariva, per l’appunto, un nuovo stadio.
Il timore allora espresso dal Dr. Cantone si è oggi materializzato con l’art. 62 del Decreto Legge n. 50/2017, con il quale, in pratica, si legittima e si dà il via, addirittura per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, alla possibilità per soggetti, diversi da associazioni e società sportive, queste ultime facilmente usate e utilizzabili come “ copertura”, di costruire di tutto intorno ad uno stadio.
Ivi compresi complessi di edilizia residenziale finora vietati, anche in barba ed in deroga alle norme sul governo del territorio ed in materia urbanistica.
Sul punto si rimanda alla lettura delle ampie, dettagliate ed approfondite Note del nostro Consigliere, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale, Avv. Massimo Rossetti, consultabili sul sito www.federsupporter.it
Tali Note che, in particolare, evidenziano numerosi profili di illegittimità costituzionale delle nuove norme, sono state trasmesse ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, nonchè ai Capi Gruppo dei rispettivi rami del Parlamento.
Federsupporter si riserva ulteriori iniziative in ogni opportuna sede, anche unitamente ad altri soggetti interessati ad impedire un inedito regalo alla speculazione ed all’affarismo privati più spregiudicati e contrari al pubblico interesse.
Lo scopo è di impedire che vada a buon fine un vero e proprio colpo di mano legislativo che approfitta strumentalmente della passione dei tifosi e del loro legittimo diritto a fruire di spettacoli sportivi in impianti confortevoli e sicuri.
Premessa
Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, recante “ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, pubblicato sul Supplemento ordinario n.20/L alla Gazzetta ufficiale , Serie Generale n. 95, del 24 aprile scorso, contiene, al Capo III “ Interventi per eventi sportivi”, art. 62 “ Costruzione di impianti sportivi”, alcune importanti innovazioni alla normativa sull’impiantistica sportiva di cui all’art. 1, commi da 303 a 305, della Legge n. 147/2013.
Il Decreto Legge, in generale, nonché tali innovazioni, in particolare, prospettano alcuni rilevanti profili di, quantomeno, assai dubbia legittimità costituzionale sotto vari aspetti e alcuni contenuti sostanziali meritevoli di valutazione.
- La dimensione e la funzione sociale dello sport.
La specificità e l’autonomia dell’ordinamento settoriale sportivo si basano sulla sua riconosciuta dimensione e funzione sociale; funzione, per l’appunto, rientrante fra quelle di cui all’art. 2 della Costituzione ( “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”).
- L’impiantistica sportiva fa parte dell’ordinamento sportivo.
Tra la normazione che compone l’ordinamento sportivo rientra la disciplina dell’impiantistica sportiva. Ne consegue, soprattutto per quanto si dirà dopo in tema di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, che l’impiantistica sportiva è sicuramente materia di tale competenza legislativa concorrente.
E’ da sottolineare che il Decreto legislativo n. 112/1998, di attuazione della Legge n.59/1997, così detta “ Legge Bassanini”, trasferiva alle Regioni le competenze in merito all’approvazione dei programmi relativi alla realizzazione, all’ampliamento ed alla ristrutturazione degli impianti sportivi e delle loro pertinenze, destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche riferite ai campionati organizzati secondo criteri di ufficialità.
- Profili di incostituzionalità del Decreto Legge n.50/2017 in generale.
Al riguardo, nel riportarmi integralmente alle considerazioni già svolte nel Comunicato del 21 aprile scorso ( www.federsupporter.it), aggiungo quanto segue.
Poiché il Decreto Legge in oggetto è un tipico provvedimento “ omnibus”, recante cioè una congerie di norme in materie tra le più disparate e disomogenee , esso, secondo costante e consolidata giurisprudenza costituzionale ( vedasi, ex plurimis, la sentenza n. 22/2012), non possiede il presupposto, ai sensi del II comma dell’art. 77 della Costituzione, per essere oggetto di esercizio senza delega della potestà legislativa del Governo.
Potestà legislativa che può legittimamente esercitarsi solo relativamente ad un provvedimento inteso, nella sua interezza, come insieme di disposizioni omogenee per materia o per scopo.
Mancanza di presupposto che vizia sia il Decreto sia la sua eventuale, successiva conversione in legge.
Peraltro, sempre la ricordata giurisprudenza statuisce che, ove le discipline estranee alla ratio materia del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità ed urgenza, le stesse materie andrebbero disciplinate in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati.
Pertanto, qualora il Governo avesse ritenuto che le modifiche da apportare alla normativa vigente in materia di impiantistica sportiva presentassero autonomi profili di necessità ed urgenza, avrebbe dovuto adottare un Decreto Legge ad hoc, distinto e separato da quello eterogeneo ed omnicomprensivo, invece, adottato.
Desta, quindi, perplessità, alla luce di tutto quanto precede, che il Presidente della Repubblica, competente a controllare la sussistenza dei presupposti costituzionali che legittimano la decretazione di urgenza, abbia emanato il Decreto Legge in oggetto, non tenendo conto degli arresti costituzionali circa la legittimità dell’esercizio della suddetta decretazione da parte del Governo.
- Profili di illegittimità costituzionale relativi alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni.
L’art. 117 della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni,prevede quelle relative all’ordinamento sportivo ed al governo del territorio.
Laddove l’impiantistica sportiva ricade sia, per quanto detto sub 2, nella materia ordinamento sportivo sia nella materia governo del territorio, tenuto presente che, anche in questo caso, la giurisprudenza costituzionale sancisce che l’urbanistica, cui storicamente appartiene la materia dei titoli abilitativi ad edificare, fa parte del governo del territorio.
Ciò premesso, occorre qualche delucidazione sulla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni.
In sintesi, allo Stato spetta il compito di emanare principi fondamentali attraverso così dette” leggi quadro” o “ leggi cornice”, mentre alle Regioni spetta il compito di emanare le normative specifiche di settore.
Circa la qualificazione di leggi statali come “ quadro” o “ cornice” , come già specificato nel Comunicato del 21 aprile scorso, ribadisco che, per tali, devono intendersi quelle munite di elevato livello di astrattezza funzionali all’adozione di un indefinito numero di atti legislativi regionali costituenti a loro volta fattispecie astratte.
Requisito di elevata astrattezza che, a mio avviso, non possiede l’art. 62 del Decreto Legge n. 50/2017 che, quindi, integrerebbe una invasione di campo della potestà legislativa dello Stato, oltretutto esercitata mediante un atto legislativo del Governo e non del Parlamento e non su delega di quest’ultimo, nella potestà legislativa regionale.
Ma, ammesso pure, e non concesso, che il Governo, in materia di impiantistica sportiva, abbia inteso sostituirsi alle Regioni, ai fini della tutela dell’unità giuridica ed economica, a prescindere dai confini territoriali dei governi locali, così come consente l’art. 120 della Costituzione, tuttavia, sarebbe, comunque, venuto meno alla garanzia, pure prevista dallo stesso art. 120, del rispetto del principio di leale collaborazione.
Infatti, come, pure in questo caso, già specificato nel Comunicato del 21 aprile scorso, la giurisprudenza costituzionale ( vedasi, da ultimo, la sentenza n.124/2015 sulla così detta “Legge Madia”) insegna che l’esercizio della potestà legislativa statale, sostitutiva o sussidiaria a quella regionale, relativamente a materie di competenza legislativa concorrente, è illegittimo senza previa intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata.
Ne deriva che, pur volendo considerare la decretazione d’urgenza del Governo in materia di impiantistica sportiva quale esercizio di potestà legislativa statale sussidiaria o sostitutiva rispetto a quella regionale, in ogni caso, tale decretazione sarebbe illegittima perché adottata senza previa intesa con le Regioni nelle sedi predette.
- Profili di illegittimità costituzionale relativi al mancato rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza.
Le novità introdotte dall’art. 62 del Decreto Legge in esame appaiono anche di assai dubbia legittimità costituzionale dal punto di vista del rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e del suo corollario principio di ragionevolezza.
Quest’ultimo da intendersi quale adeguatezza e congruenza delle leggi rispetto al fine perseguito dal legislatore.
A questo proposito, mi riporto alle autorevolissime osservazioni del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, contenute in un articolo intitolato “ Quel decreto può essere corretto: crea un privilegio per chi costruisce” a pagina 39 de “Il Messaggero” del 22 aprile scorso.
Ecco, trascritte di seguito, alcune di tali osservazioni .
“L’articolo 64 ( ndr. ora 62 nel testo definitivo del Decreto Legge) comprime il ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle procedure edilizie e pone parecchi interrogativi legati a quali società potranno usufruire di procedure iperaccelerate…… Si concede un importante privilegio alle società sportive che, nell’edificazione di nuove strutture che correttamente vengono definite di interesse pubblico, sono autorizzate a varare ampie operazioni edilizie per sostenere finanziarimanete la realizzazione di nuovi impianti. Il punto è capire se è giusto o meno estendere il privilegio concesso ad associazioni o società sportive ad altri soggetti o ad altre imprese che si consorziano con le società sportive le quali potrebbero divenire di pura” copertura”. Questo è un altro punto dell’articolo 64 su cui riflettere perché questa nuova norma attenua il ruolo della Regione e Comune che, mi scuso per la sintesi, non viene compromesso ma compresso. La disciplina precedente escludeva, attraverso l’edificazione di impianti sportivi allargata ad altri tipi di edilizia, la possibilità che nascessero nuovi complessi di edilizia residenziale. La nuova disciplina toglie questo limite perché consente qualsiasi destinazione d’uso lasciando il vincolo dell’equilibrio finanziario per la realizzazione degli impianti sportivi . In sostanza l’articolo 64 collega, in qualche modo, l’edilizia residenziale ad un impianto sportivo. Questo apre ad ogni modifica dell’assetto urbanistico…..C’è un ampliamento delle possibilità di modificare gli assetti edilizi di un’area. L’intervento del Comune è compresso dal punto di vista procedurale perché vi è una unificazione della Conferenza dei servizi che riguarda l’aspetto urbanistico con quella che riguarda la valutazione dell’impatto ambientale. Solo dopo la conclusione di questa Conferenza unificata c’ è la delibera del Consiglio comunale. Sembrerebbe che quella del Consiglio comunale diventi una approvazione di ratifica in qualche modo vincolata e comunque politicamente meno forte…Bisogna che si faccia attenzione che questa novità non sia il punto di apertura di modifiche senza limiti dell’assetto del territorio…..Il nodo cruciale è capire se la partecipazione a questo percorso iperaccelerato, pensato per una associazione sportiva, sia valido per tutti i partecipanti alla realizzazione di un impianto sportivo. La domanda che mi faccio è la seguente : è adeguatamente giustificata questa procedura solo perché riguarda una associazione sportiva quando magari l’effettivo ruolo di questa associazione può essere marginale ?” .
Osservazioni tanto chiare, puntuali e rilevanti che lasciano ben poco spazio per non ritenere che si sia in presenza di disposizioni assolutamente irrispettose dei principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza.
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